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le cose da sapere sul Superbonus 110%

8/18/2020

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  • La Validità del Superbonus 110% è in vigore per le spese sostenute dal 1 Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021
  • L’immobile oggetto di riqualificazione deve essere conforme sotto il profilo edilizio - urbanistico. è fondamentale quindi verificare l'assenza di abusi o difformità rispetto a quanto previsto nell'Agibilità/Abitabilità dell'immobile e anche secondo quanto registrato in Catasto.
  • Il decreto definisce il vincolo degli interventi “trainanti”, che riguardano gli impianti di climatizzazione e l’isolamento termico (cappotto). Almeno uno di questi interventi deve necessariamente essere effettuato per avere accesso al Superbonus 110%.
  • Sono previsti anche altri interventi di riqualificazione, oggetto di detrazione 110%, se effettuati congiuntamente a quelli trainanti – però con detrazioni su un periodo di dieci anni invece che cinque. Ad esempio: sostituzione degli infissi esterni, realizzazione dell'impianto fotovoltaico,  e comunque quelli previsti con l’Ecobonus (art. 14 Decreto Legge 4.06.2013 n.63).
  • La prestazione energetica dell'immobile a lavori conclusi deve risultare migliore di almeno due classi, se ciò non fosse possibile (ad esempio per gli immobili dei centri storici), la classe finale deve essere almeno di un grado superiore a quella iniziale. Al fine di verificare il miglioramento delle due classi energetiche, è necessario richiedere ad un tecnico abilitato la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell’immobile prima dei lavori ed uno a lavori conclusi.
  • L'agevolazione può essere usufruita sia da interi condomini che da singole abitazioni. Il Superbonus si può richiedere sulla prima e seconda casa. Sono invece esclusi gli interventi su ville, castelli e case di lusso, corrispondenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. 
  • ​Possono richiedere il Superbonus i condomìni, persone fisiche, cooperative di abitazione, IACP, Onlus e società sportive. Può fare richiesta del bonus il proprietario, ma anche il nudo proprietario, che è titolare dell’usufrutto, il locatario, il comodatario, purché con il consenso del proprietario.
  • L'importo speso per effettuare i lavori è detraibile in cinque anni. Ma la novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura da parte dei fornitori di beni e servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
  • ​È necessaria l’asseverazione di un tecnico, estraneo al progetto di riqualificazione, che attesti la rispondenza dei lavori ai requisiti richiesti e la congruità delle spese. Il documento di asseverazione potrà essere richiesto a fine lavori o in corso d’opera e verrà tenuto in considerazione dal professionista abilitato (commercialista, CAF, periti contabili, ecc.) per la redazione del visto di conformità per l’accesso all’agevolazione, detrazione o credito d’imposta, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
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